Riferimenti normativi
La sorveglianza sanitaria pertanto rappresenta una delle misure generali di tutela per la protezione della salute dei lavoratori esposti a rischi professionali in grado di determinare l’insorgenza di effetti dannosi.
Il nuovo assetto normativo, pur riprendendo nella sostanza la disciplina precedente, apporta delle importanti modifiche riguardanti, in particolare il ruolo e gli obblighi del medico competente.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente o qualora ne risulti la necessità a seguito della valutazione dei rischi aziendali.
In particolare va posta particolare attenzione ai seguenti fattori di rischio:
- livelli di esposizione personale al rumore
- uso di strumenti vibranti
- presenza di radiazioni
- impiego di sostanze chimiche (oli, vernici, solventi, smacchiatori ecc)
- presenza e natura di polveri, fumi, nebbie o vapori inquinanti
- orario di lavoro (presenza di lavoro notturno)
- tempi d’uso di videoterminali
- movimentazione manuale dei carichi
- presenza di rischi biologici (esposizione a microrganismi)
- ecc..
Il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria, qualora ve ne siano i presupposti, tutti i soggetti aziendali che il Testo Unico definisce come lavoratori e che svolgono la loro attività nell’ambito della sua organizzazione.
In particolare sono soggetti all’obbligo:
- il lavoratori, qualsiasi sia il contratto che li lega all’azienda
- i soci lavoratori
- gli associati in partecipazione i soggetti in genere beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento (ad. es. stage aziendali)
La sorveglianza sanitaria aziendale consiste nell’effettuazione di visite mediche, di esami clinici o biologici o indagini diagnostiche mirati al rischio cui è esposto il soggetto.
Per quanto riguarda i tempi di effettuazione la normativa prevede:
- visita mediche preventiva: intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Va effettuata all’atto dell’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione.
- visita medica periodica: è diretta a controllare lo stato di salute dei lavoratori e ad esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione. La periodicità degli accertamenti viene stabilita dal medico competente sulla base delle indicazioni previste dalla norma o in funzione della valutazione del rischio.
- visita medica in occasione del cambio di mansione: è diretta a verificare l’idoneità del lavoratore alla nuova mansione
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro: va eseguita a seguito di assenza del lavoratore per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione
- visita medica su richiesta del lavoratore: qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro: solo nei casi specifici previsti dalla normativa
- idoneità
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
- inidoneità temporanea
- inidoneità permanente
Il datore di lavoro deve:
- nominare il medico competente il cui nominativo va indicato nel documento di valutazione dei rischi
- comunicare al medico tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del compito: notizie sul ciclo produttivo, sulla valutazione del rischio e sulle misure di prevenzione, assunzione di nuovi addetti, cambiamenti di mansione, dismissione dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria ecc
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità
- sostenere gli oneri economici relativi alla sorveglianza sanitaria.
Il datore di lavoro, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e tramite il medico competente, ha l’obbligo di sottoporre i lavoratori addetti ad alcune mansioni lavorative che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi ai test per l’accertamento di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell’Intesa C.U. 30 ottobre 2007. Le mansioni a rischio individuate dall’intesa sono le seguenti:
guida di autoveicoli con patente C, D, E; conducenti per i quali è richiesto certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi; conducenti di veicoli di noleggio, di trasporto merci pericolose su strada, di personale navigante su imbarcazioni da diporto in noleggio nelle acque interne; di conducenti di treni, navi ed aerei; addetti ai pannelli di controllo nel trasporto, di addetti alla fabbricazione e all’utilizzo di esplosivi e fuochi di artificio; addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, es. muletti, miniescavatori, ecc; addetti a mansioni richiedenti l’impiego di gas tossici, es. alcune galvaniche, ecc.
La norma riguarda le imprese che hanno almeno un lavoratore con mansione a rischio. Queste devono dunque organizzarsi per dare avvio agli accertamenti richiesti mediante comunicazione scritta al medico competente dei nominativi dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio individuate. Si rammenta che sono previste pesanti sanzioni sia per il datore di lavoro che non sottopone i lavoratori obbligati a tali accertamenti, sia per il lavoratore che non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita medica.