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Riferimenti normativi

La normativa italiana in materia di igiene del lavoro, già prima dell’entrata in vigore del Testo Unico (D.Lgs 81/08), prevedeva l’obbligo per l’azienda di sottoporre a controllo sanitario  (sorveglianza sanitaria) i lavoratori esposti a rischi per la salute legati alla mansione esercitata.
La sorveglianza sanitaria pertanto rappresenta una delle misure generali di tutela per la protezione della salute dei lavoratori esposti a rischi professionali in grado di determinare l’insorgenza di effetti dannosi.
Il nuovo assetto normativo, pur riprendendo nella sostanza la disciplina precedente, apporta delle importanti modifiche riguardanti, in particolare il ruolo e gli obblighi del medico competente.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente o qualora ne risulti la necessità a seguito della valutazione dei rischi aziendali.
In particolare va posta particolare attenzione ai seguenti fattori di rischio:
  • livelli di esposizione personale al rumore
  • uso di strumenti vibranti
  • presenza di radiazioni
  • impiego di sostanze chimiche (oli, vernici, solventi, smacchiatori ecc)
  • presenza e natura di polveri, fumi, nebbie o vapori inquinanti
  • orario di lavoro (presenza di lavoro notturno)
  • tempi d’uso di videoterminali
  • movimentazione manuale dei carichi
  • presenza di rischi biologici (esposizione a microrganismi)
  • ecc..
Quali operatori rientrano nell’obbligo?
Il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria, qualora ve ne siano i presupposti, tutti i soggetti aziendali che il Testo Unico definisce come lavoratori e che svolgono la loro attività nell’ambito della sua organizzazione.
In particolare sono soggetti all’obbligo:
  • il lavoratori, qualsiasi sia il contratto che li lega all’azienda
  • i soci lavoratori
  • gli associati in partecipazione i soggetti in genere beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento (ad. es. stage aziendali)
Sono escluse dall’obbligo di sorveglianza sanitaria le imprese che non occupano lavoratori dipendenti o ad essi equiparati, indipendentemente dal tipo di attività svolta.
In che cosa consiste la sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza sanitaria aziendale consiste nell’effettuazione di visite mediche, di esami clinici o biologici o indagini diagnostiche mirati al rischio cui è esposto il soggetto.

Per quanto riguarda i tempi di effettuazione la normativa prevede:
  • visita mediche preventiva: intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Va effettuata all’atto dell’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione.
  • visita medica periodica: è diretta a controllare lo stato di salute dei lavoratori e ad esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione. La periodicità degli accertamenti viene stabilita dal medico competente sulla base delle indicazioni previste dalla norma o in funzione della valutazione del rischio.
  • visita medica in occasione del cambio di mansione: è diretta a verificare l’idoneità del lavoratore alla nuova mansione
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro: va eseguita a seguito di assenza del lavoratore per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione
  • visita medica su richiesta del lavoratore: qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro: solo nei casi specifici previsti dalla normativa
Per quanto riguarda gli esiti del controllo sanitario, il medico esprime, informandone per iscritto datore di lavoro e lavoratore, i seguenti giudizi relativi alla mansione:
  • idoneità
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
  • inidoneità temporanea
  • inidoneità permanente
Gli obblighi del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria
Il datore di lavoro deve:
  • nominare il medico competente il cui nominativo va indicato nel documento di valutazione dei rischi
  • comunicare al medico tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del compito: notizie sul ciclo produttivo, sulla valutazione del rischio e sulle misure di prevenzione, assunzione di nuovi addetti, cambiamenti di mansione, dismissione dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria ecc
  • vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità
  • sostenere gli oneri economici relativi alla sorveglianza sanitaria.

Accertamento dell’assenza di tossicodipendenza per mansioni a rischio per la salute e sicurezza di terzi
Il datore di lavoro, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e tramite il medico competente, ha l’obbligo di sottoporre i lavoratori addetti ad alcune mansioni lavorative che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi ai test per l’accertamento di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell’Intesa C.U. 30 ottobre 2007. Le mansioni a rischio individuate dall’intesa sono le seguenti:
guida di autoveicoli con patente C, D, E; conducenti per i quali è richiesto certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi; conducenti di veicoli di noleggio, di trasporto merci pericolose su strada, di personale navigante su imbarcazioni da diporto in noleggio nelle acque interne; di conducenti di treni, navi ed aerei; addetti ai pannelli di controllo nel trasporto, di addetti alla fabbricazione e all’utilizzo di esplosivi e fuochi di artificio; addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, es. muletti, miniescavatori, ecc; addetti a mansioni richiedenti l’impiego di gas tossici, es. alcune galvaniche, ecc.

La norma riguarda le imprese che hanno almeno un lavoratore con mansione a rischio. Queste devono dunque organizzarsi per dare avvio agli accertamenti richiesti mediante comunicazione scritta al medico competente dei nominativi dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio individuate. Si rammenta che sono previste pesanti sanzioni sia per il datore di lavoro che non sottopone i lavoratori obbligati a tali accertamenti, sia per il lavoratore che non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita medica.

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