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La formazione e-learning nel D.Lgs. 81/08

Se la formazione alla sicurezza sul lavoro è la “chiave di volta” di ogni strategia di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in ogni ambiente di lavoro, in realtà solo una formazione che sia rigorosa ed efficace può incidere realmente sui comportamenti dei lavoratori.
E questo vale anche per la formazione in modalità e-learning che non sempre viene proposta con il rigore necessario o in modo conforme a quanto richiesto dalla normativa. Parleremo in questo articolo di formazione sulla sicurezza cercando di soffermarci sulla formazione e-learning, sulle indicazioni normative partendo da un seminario che si è tenuto il 13 settembre 2017 durante la manifestazione modenese “ Ambiente Lavoro Convention” che è stato fatto con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla qualità della formazione.

Il seminario “Il rigore didattico nella formazione obbligatoria in modalità e-learning su salute e sicurezza”, che ha visto una buona partecipazione di pubblico e una ricca interazione con i relatori, si è soffermato sulla normativa, sulle esperienze positive e sul rigore didattico necessario per erogare una formazione e-learning che possa essere in grado di incidere sui comportamenti dei lavoratori.

Vogliamo innanzitutto ricordare, che il Decreto Legislativo 81/2008 disciplina la formazione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rimandando la definizione di durata, contenuti minimi e modalità formative a successivi Decreti e Accordi Stato-Regioni, in particolare:

– i due Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che definiscono la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti e datori di lavoro RSPP;

– l’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (sostituisce un precedente Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006) che definisce la formazione di Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e protezione e che, come vedremo, apporta sensibili cambiamenti anche ai due Accordi del 2011, ad esempio riguardo all’utilizzo della modalità e-learning.

Partendo da un breve excursus storico sull’e-learning in materia di sicurezza si segnala che la modalità “FAD” (formazione a distanza) era già prevista nel 2006 per i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP.

Ricordiamo, a questo proposito, che la “formazione in e-learning”, un modello formativo interattivo attuato attraverso una piattaforma informatica online, si differenzia dalla “formazione a distanza” che avviene passivamente senza l’appoggio di tutor/mentor, con ridotti o inesistenti sistemi di tracciamento della formazione e senza interazioni fra allievo e tutor.

Veniamo poi agli Accordi Stato-Regioni del 2011 dove la “modalità e-learning” viene prevista per:
– la formazione generale per i Lavoratori;
– la formazione dei Preposti (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
– la formazione dei Dirigenti;
– la formazione dei Datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
– i corsi di aggiornamento (tutte le figure);
– progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).

Arriviamo infine, in questo breve riassunto dell’evoluzione normativa, all’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 che amplia i corsi ammessi in e-learning. I corsi ammessi diventano:
– i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP;
– la formazione di base per RSPP e ASPP (Modulo A dei 3 previsti: A, B, C);
– la formazione generale per i Lavoratori;
– la formazione specifica per i Lavoratori (in attività a basso rischio);
– la formazione dei Preposti (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
– la formazione dei Dirigenti;
– la formazione dei Datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
– i corsi di aggiornamento (tutte le figure);
– progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).

Senza dimenticare che la formazione specifica in e-learning per le attività a basso rischio può essere erogata anche a lavoratori di aziende classificate a rischio medio o alto che non operino neanche saltuariamente nei reparti produttivi. E rimane la possibilità di attivare progetti formativi sperimentali regionali (nelle regioni dove sono attivabili) per la formazione specifica dei Lavoratori, anche per lavoratori di aziende classificate a rischio medio o alto, e dei Preposti (quindi anche i punti da 6 a 8 del programma).

Ad esempio la Regione Lombardia e il Decreto della Direzione generale Salute del 6 novembre 2013 n. 10087 che prevede il “Riconoscimento della formazione specifica in modalità e-learning dei lavoratori in sanità”.

Sempre in relazione a quanto stabilito dall’Accordo del 2016, i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP hanno validità anche come aggiornamento per:
– Docenti-formatori per la sicurezza;
– Coordinatori per la Sicurezza.

E con riferimento a quanto contenuto in altre normative vigenti, ricordiamo che è prevista la modalità e-learning “anche per la formazione di operatori addetti all’utilizzo di attrezzature, quali le piattaforme elevabili, i carrelli elevatori, ecc. (solo i moduli normativo e tecnico, esclusi i moduli pratici)”. Senza dimenticare poi l’utilizzo dell’e-learning per la formazione ECM (Educazione Continua in Medicina) per il settore sanitario.

Ma soffermiamoci però su alcuni limiti.
Innanzitutto la modalità e-learning per i corsi in materia di salute e sicurezza “è da ritenersi valida solo se:

– “espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva;
– nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II dell’Accordo del 7 luglio 2016 (piattaforma LMS con contenuti didattici con protocollo SCORM).
Infine nella relazione si segnala che a seguito dei limiti previsti dall’Accordo 2016, come riportati anche nell’allegato V dell’Accordo, riguardo all’utilizzo della modalità e-learning è “in via di definizione l’erogabilità e le modalità della formazione di:

– RLS (deve essere definita dalla Contrattazione collettiva, alcuni contratti già la prevedono);
– Addetti antincendio e al Primo Soccorso (deve essere definita da specifici Decreti ancora da emanare)”.

Normativa di riferimento:
– CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO – 21 dicembre 2011 – Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

– CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO – 21 dicembre 2011 – Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

– Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – 25 luglio 2012 – Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni;

– Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano – Accordo 7 luglio 2016 – Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

 

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