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Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza: DUVRI

Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), come indicato dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, deve essere redatto dal datore di lavoro committente, il quale è responsabile della collaborazione e del coordinamento tra le imprese appaltatrici; egli individua tutte le misure da adottare per eliminare o, nel caso in cui non fosse possibile, limitare al massimo i rischi da interferenza. Inoltre dovrà fornire le informazioni sui rischi specifici propri della sua realtà aziendale, cioè nel luogo in cui dovranno lavorare i dipendenti delle aziende appaltatrici.

 

Cosa impone l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008?

 

Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.

 

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

 

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

 

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

 

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445;

 

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

 

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

 

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

 

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

 

Che cos’è un rischio da interferenza? 

 

Per capire cosa sia una interferenza lavorativa, è possibile consultare la Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCPLSF), in cui è espresso che “si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sarà espletato il lavoro/servizio/fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto”.

 

Nel suddetto documento sono elencati degli esempi di rischi da interferenza:

 

– “immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell’Appaltatore;

 

– derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Appaltatori diversi;

 

– esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare l’Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’Appaltatore;

 

– derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)”.

 

Inoltre si possono dividere in:

– “rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell’Appaltatore;

 

– rischi in uscita: rischi specifici presenti nella normale attività del Committente, non presenti normalmente nell’attività dell’Appaltatore:

 

– rischi da contiguità fisica e di spazio: derivati da sovrapposizioni di più attività svolte da diversi Appaltatori;

 

– rischi da commissione: derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (a differenza dell’ordinaria operatività dell’Appaltatore)”.

 

La Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 esclude la possibilità di rischi da interferenza in determinati casi:

 

– “la mera fornitura, senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri” (con l’esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel PSC);

 

– i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante (intesa come amministrazione aggiudicatrice e gli altri soggetti di cui al comma 33 dell’art. 3 del d.lgs.163/06), intendendo per ‘interno’ tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

 

– i servizi di natura intellettuale”.

 

Si sottolinea che “si ha interferenza quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che rispondono a Datori di Lavoro diversi, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di condivisione di attività lavorativa”.

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