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Valutazione Rischio Biologico

Rischio biologico definizione e prevenzione

Il rischio biologico è il rischio causato da microrganismi presenti in sostanze diverse con cui i lavoratori di aziende di particolari settori possono entrare in contatto. Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche organismi geneticamente modificati, colture cellulari, endoparassiti umani.

Il rischio biologico 81/08 costituisce un tipo di rischio intrinseco, ad esempio, alle attività collegate al settore sanitario, al quale l’operatore , sia esso medico, infermiere, o addetto al laboratorio di analisi, può trovarsi esposto.

Tale rischio è costituito da agenti biologici che possono risultare potenziali portatori delle più svariate patologie infettive.

L’operatore sanitario è, infatti, costantemente a contatto diretto con materiali biologici (p.e. sangue, saliva, fluidi corporei, aerosol respiratori) e strumenti potenzialmente infetti.

Cos’è il Documento di Valutazione del Rischio Biologico?

E’ il documento scritto che viene redatto dal datore di lavoro o da un consulente esterno all’azienda al termine dell’analisi di tale rischio all’interno dell’attività lavorativa dell’azienda stessa.

Chi può essere esposto a pericolo biologico?

L’operatore sanitario non è l’unica tipologia di soggetti che possono essere esposti a rischio  fisico chimico e biologico, infatti lo sono anche:

  • camerieri,

  • addetti alle pulizie,

  • alti operatori addetti alle strutture sanitarie

  • addetti alla lavanderia,

  • addetti alla manutenzione,

  • autisti delle ambulanze,

  • autisti di case di cura,

  • ospedali,

  • laboratori di analisi, ecc..

Chi deve collaborare alla valutazione del rischio biologico?

Il datore di lavoro deve procedere all’individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e alle loro possibili interazioni, nonché alla valutazione della loro entità.

La valutazione del rischio biologico è effettuata in collaborazione con l’RSPP e con il medico competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del RLS.

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