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JOBS ACT E SICUREZZA DEL LAVORO: AUMENTANO LE SANZIONI PER MANCATE VISITE MEDICHE E OMESSA FORMAZIONE

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, oltre a introdurre importanti innovazioni in materia di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro è intervenuto anche sul “Testo unico” della sicurezza sul lavoro n. 81/2008, apportando diverse modifiche di cui alcune particolarmente significative; il legislatore, infatti, pur senza intervenire sul vigente quadro normativo con semplificazioni sostanziali in ordine agli adempimenti gestionali, da un lato ha rivisto il meccanismo sanzionatorio e dall’altro ha cercato di “limare” il D.Lgs. n.81/2008 su alcuni punti.

Analizziamo a seguire alcune delle principali novità introdotte dal Jobs Act.

IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO PER LE MANCATE VISITE MEDICHE E L’OMESSA FORMAZIONE

L’art. 20, c.1, lett. i) ha inserito nell’art. 55 del D.Lgs. n.81/2008 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) il nuovo comma 6-bis, in vigore dal 24 settembre 2015, in base al quale in caso di mancato invio dei lavoratori alle visite mediche (art.18, c. 1, lett. g) o di omessa formazione delle figure della prevenzione (art. 37, c. 1, 7, 9 e 10) “se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati”.

Da una prima lettura di tale disposizione emerge, quindi, la volontà del legislatore di graduare le sanzioni per questi illeciti introducendo un apparato sanzionatorio a soglie e anche per mettere fine ad una vecchia diatriba sorta circa l’applicazione una sola volta della sanzione prevista o “moltiplicata” per il numero di lavoratori non sottoposti a visita medica o alla formazione.

Le sanzioni verranno aumentate per le violazioni dei seguenti obblighi del Datore di lavoro:

  • MANCATE VISITE MEDICHE: il Datore di lavoro deve inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria (art. 18, comma 1, lettera g) - Sanzioni previste ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro;
  • OMESSA FORMAZIONE: il Datore di lavoro deve provvedere alla formazione e aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti, e dei preposti, nonché degli addetti alle attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza e degli RLS (art. 37, commi 1, 7, 9 e 10), nonché la formazione specifica come per esempio la formazione per l’uso di attrezzature di lavoro (es. carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, gru montate su autocarro, ecc...), lavori in quota e DPI III Cat., lavori elettrici (pav, pes, pei). Sanzione prevista - arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da euro 1.315,20 a 5.699,20 euro (art. 55, c. 5, lett. c)

In questi casi se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi delle sanzioni sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi delle sanzioni sono triplicati.

IL QUADRO DELLE ALTRE PRINCIPALI MODIFICHE AL D.LGS. N.81/2008

Occorre poi segnalare che l’art. 20 del D.Lgs. n.151/2015, prevede, tra l’altro, anche:

  • La facoltà anche per i datori di lavoro che occupano più di 5 lavoratori di svolgere direttamente i compiti antincendio, primo soccorso ed evacuazione secondo quanto previsto dall’art. 34 del D.Lgs. n.81/2008;
  • Soppressione del registro degli infortuni e semplificazione degli adempimenti in materia: occorre sottolineare, inoltre, che lo stesso decreto prevede all’art. 21 la soppressione del registro degli infortuni a decorrere dal 24 dicembre 2015 e l’estensione del principio della trasmissione per via esclusivamente telematica anche al certificato di infortunio e di malattia professionale, con il conseguente esonero per il datore di lavoro. Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce che la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni è a carico esclusivamente dell’INAIL.
  • Anche il Datore di lavoro diventa “operatore di una attrezzatura di lavoro”. La modifica dell’articolo 69 del D. Lgs. 81/08 fa chiarezza su una questione controversa e dibattuta, relativa alla definizione di operatore. La nuova definizione è la seguente: «operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso». Gli effetti di questa modifica si riverberano sull’obbligo di possedere una specifica abilitazione da parte degli operatori che utilizzano le attrezzature previste dall’Accordo Stato - Regioni del l 22/2/2012 (es. carrelli elevatori, gru, piattaforme di lavoro elevabili, ecc.). Dopo questa modifica è chiaro che anche il datore di lavoro che fa uso delle suddette attrezzature debba essere abilitato con le modalità previste dalla norma.

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