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IL CREDITO DI IMPOSTA PER I BENI STRUMENTALI: NOVITA’ DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021 ED ATTRIBUZIONE DEI CODICI TRIBUTO

Il testo definitivo della Legge di Bilancio (Legge 178/2020) è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero 322 del 30 dicembre 2020. Il credito di imposta sui beni strumentali (ex super ed iperammortamento) viene regolamentato dai commi da 1051 a 1063.

La disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi è stata estesa fino al 31 dicembre 2022, con modifiche e novità indicate in manovra che si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020.

 

Transizione 4.0: Credito d’imposta per beni strumentali nuovi:

L’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo. Viene altresì anticipata la decorrenza dell’innovata disciplina al 16 novembre 2020.

 

Beneficiari dell’agevolazione e investimenti agevolabili:

Il comma 1051 individua i beneficiari del credito d’imposta nelle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 – in tale ultimo caso, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse dall’agevolazione:

– le imprese in stato di crisi;

– le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Investimenti ammissibili e non:

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa.

Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:

– veicoli e altri mezzi di trasporto;

– beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);

– fabbricati e costruzioni;

– i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

 

Misura del credito d’imposta secondo la tipologia di beni agevolabili:

A)  BENI STRUMENTALI ORDINARI:

Il credito d’imposta in parola è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 10% del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:

– investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;

– investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito spetta nelle predette misure per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

La misura del credito d’imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile.

Questo credito d’imposta si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

 

B) BENI STRUMENTALI DA TRANSIZIONE 4.0:

Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A, annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, le percentuali del credito di imposta spettabili possono essere così sintetizzate per aliquote e periodi di applicazione (commi 1056-1057)

Scaglioni di investimenti: Periodo: 16/11/20 – 31/12/21

 

Credito di imposta:

Periodo: 01/01/22 – 31/12/22

 

Credito di imposta:

Fino a 2,5 milioni 50% 40%
Da 2,5 a 10 milioni 30% 20%
Da 10 a 20 milioni 10% 10%

 

Per i beni di cui all’allegato B (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”  il credito di imposta è sempre pari al 20%, comprendendo anche il costo dei servizi di “cloud computing” connessi all’utilizzo dei beni stessi.

 

Modalità di utilizzazione del credito d’imposta:

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno stesso di entrata in funzione dei beni per gli investimenti oppure di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

Per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” (diversi da Transizione 4.0) effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante.

Il comma 1060 disciplina le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati.

Cumulabilità e caratteristiche fiscali:

Il bonus investimenti

  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi;
  • è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto;
  • non è soggetto alle restrizioni dettate dall’articolo 34, legge n. 388/2000 (limite annuale di 700mila euro, innalzato a 1 milione per l’anno 2020), dall’articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007 (limite di 250mila euro per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e dall’articolo 31, Dl n. 78/2010 (autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo;
  • andrà comunicato al ministero dello Sviluppo economico, per ciascun periodo d’imposta agevolabile, tramite apposito modello, che sarà approvato dallo stesso Mise;
  • è fruibile solo se vengono rispettate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e siano correttamente adempiuti gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Adempimenti ed obblighi:

E’ necessario conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi e le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso riferimento alle norme agevolative.

Inoltre è stata riconfermata la necessità (comma 1062) che “le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058”. Per i beni strumentali acquistati nel 2020 la dicitura può essere la seguente: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”

Per i beni strumentali acquistati nel 2021 la dicitura può essere la seguente: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, Legge 178 del 30.12.2020”.

Con gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate nn. 438 e 439 anno 2020 sono state indicate le modalità su come “rimediare” alla mancata apposizione della dicitura all’interno delle fatture di acquisto.

Le modalità di regolarizzazione delle fatture e dei documenti rilevanti sprovvisti di dicitura sono le seguenti:

  • In caso di fatture emesse in formato cartaceo è consentita all’acquirente l’apposizione della dicitura sull’originale di ogni fattura con scrittura indelebile oppure mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
  • In caso di fattura elettronica è consentito al beneficiario l’apposizione della dicitura sulla stampa cartacea del documento apponendo la scritta indelebile oppure mediante l’utilizzo di un apposito timbro
  • In caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario, in alternativa alla scritta indelebile, l’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di “inversione contabile” nella circolare dell’AdE n. 14/E/2019.

 

Per i beni Industria 4.0è necessario produrre una perizia asseverata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura Attenzione: per i beni di costo unitario non superiore a 300mila euro non necessita la perizia ma è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

 

Cessione del bene per cui si è usufruito del credito d’imposta:

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero, deve essere corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito eventualmente già utilizzato in compensazione va riversato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per l’annualità in cui si verifica la circostanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

CODICI TRIBUTO:

Per l’utilizzazione del Credito di imposta beni strumentali 2020 e 2021, nella Risoluzione n. 3 del 13 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha indicato i codici da utilizzare rispettivamente nel 2020 e 2021.

Di seguito una schematizzazione degli stessi codici:

 

Credito di imposta beni strumentali 2020, i codici tributo da utilizzare:

Nel caso dell’impostazione prevista dalla Legge di Bilancio 2020, per la compilazione del modello F24 bisogna far riferimento ai codici tributo che seguono.

Codice tributo Denominazione
6932 Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019
6933 Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019
6934 Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019

 

Credito di imposta beni strumentali 2021, il codici tributo da utilizzare:

Per l’agevolazione così come definita dalla Legge di Bilancio 2021, è necessario far riferimento ad altri codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la stessa risoluzione numero 3 del 13 gennaio.

 

Codice tributo Denominazione
6935 Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020
6936 Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di
cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n.
178/2020
6937 Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di
cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020

 

I codici tributo sono da indicare nella sezione “Erario” del modello F24:

  • i valori vanno indicati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”;
  • il campo “anno di riferimento” va compilato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni indicato per esteso, es. 2021.

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