CREDITO D’IMPOSTA 40% PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (LEGGE DI BILANCIO 2020)
INDUSTRIA 4.0 2020
La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, all’articolo 1, commi da 184 a 197 (cd. ‘Legge di Bilancio 2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, ridefinisce la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0, introducendo un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.
Tale nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, sostituisce quelle previgenti del super ammortamento (Legge n. 208/2015, art. 1, commi da 91 a 94) e dell’iper ammortamento (Legge n. 232/2016, art. 1, commi da 8 ad 11), che restano applicabili agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019, ovvero ‘prenotati’ a tale data mediante:
- un ordine confermato dal fornitore;
- il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.
La nuova norma prevede, infatti, la concessione di un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, dalle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 sia soddisfatta la duplice condizione relativa all’ordine ed all’acconto minimo del 20%), effettuino investimenti nei beni strumentali nuovi,destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato.
Ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta.
Gli investimenti per i quali viene riconosciuto il beneficio del nuovo credito d’imposta, risultano i seguenti:
- Beni Materiali Strumentali Nuovi, di cui al comma 188, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex super ammortamento);
- Beni Materiali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 189, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex iper ammortamento);
- Beni Immateriali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 190, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex iper ammortamento dei beni immateriali di cui all’Allegato B della cd. ‘Legge di Bilancio 2017’).
Le aliquote del credito d’imposta per le diverse tipologie di investimenti in beni strumentali, i limiti e modalità di utilizzo, possono essere riepilogati nel modo seguente:
Tipologia di investimenti | Limite | Credito d’imposta | Utilizzo |
Beni Materiali Strumentali Nuovi (comma 188) ex ‘super ammortamento’ | fino ad euro 2 milioni | 6% | 5 quote annuali di pari importo |
Beni Materiali Strumentali Nuovi di cui all’allegato A) della Legge di Bilancio 2017 (comma 189), ex ‘iper ammortamento’ beni materiali | fino ad euro 2,5 milioni | 40% | 5 quote annuali di pari importo |
oltre euro 2,5 milioni – fino ad euro 10 milioni | 20% | ||
Beni Immateriali Strumentali Nuovi di cui all’allegato B) della Legge di Bilancio 2017 (comma 190), ex ‘iper ammortamento’ beni immateriali | fino ad euro 700.000 | 15% | 3 quote annuali di pari |
Soggetti interessati dal credito d’imposta.
L’ambito applicativo soggettivo è esteso a “tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori”. (art. 1, co. 186, L. n. 160/2019)
Utilizzo del Credito d’imposta in compensazione.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione sul modello F24 e “non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. (art. 1, co. 191, L. 160/2019)
L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
- decorre “dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190 (ovvero per i beni 4.0)”;
- avviene in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 nel caso di beni immateriali di cui all’allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017;
- richiede l’effettuazione di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, il cui modello, contenuto, modalità e termini di invio, verrà stabilito da un successivo apposito decreto direttoriale;
Il credito d’imposta non potrà formare oggetto di cessione o di trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale.
Beni non agevolabili.
Risultano esclusi dall’agevolazione (art. 1, comma 187, Legge n. 160/2019):
- i beni compresi nell’articolo 164, comma 1, del TUIR (autoveicoli ed altri mezzi di trasporto);
- i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Credito d’imposta non imponibile e cumulabile.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, ne della base imponibile ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR.
Il credito d’imposta è inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo, tenuto conto dell’esenzione IRES ed IRAP non determini il superamento del costo sostenuto.
Conservazione documentazione di spesa.
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta, ai fini dei successivi controlli, sono tenuti a conservare, a pena di revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Inoltre, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Perizia tecnica per i beni di costo superiore ad euro 300.000.
In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190 (ovvero quelli ex ‘iper ammortamento’), il cui costo unitario sia superiore ad euro 300.000, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, od un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all’allegato A) ed all’allegato B) della Legge n. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore ad euro 300.000, in luogo della perizia tecnica (o dell’attestato di conformità) può essere adempiuto mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante.
Modalità di determinazione del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è parametrato percentualmente al costo di acquisto del bene determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR.
Per gli investimenti in leasing (ossia a mezzo di contratti di locazione finanziaria), si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Restituzione del credito d’imposta.
Qualora entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o siano destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta viene ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica l’evento, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Confronto tra Nuovo Credito d’Imposta e Disciplina previgente.
A) con riferimento agli investimenti in Beni materiali strumentali nuovi di cui al comma 188 (beni ex super ammortamento), va anzitutto precisato che il credito d’imposta si applica, alle stesse condizioni e negli stessi limiti, anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
Per una società soggetta ad IRES 24%, il credito d’imposta del 6% accordato, rappresenta un’agevolazione leggermente inferiore a quella previgente nel cd. ‘super ammortamento’. Infatti, il beneficio stimabile in precedenza era del 7,2% (ossia pari al 24% del 30% di maggiorazione accordata nel 2019).
In tabella si riepilogano le caratteristiche delle normative che si sono susseguite dal 2016 al 2019 in materia di ‘super ammortamento’, messe a confronto con il nuovo credito d’imposta previsto con decorrenza dal 2020:
Anno di investimento | Metodo di fruizione agevolazione | Limite in euro | Aiuto % | Periodo fruizione |
2016 e 2017 | maggiorazione del costo d’acquisizione | senza limiti | + 40% | durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988 |
2018 | maggiorazione del costo d’acquisizione | senza limiti | + 30% | durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988 |
da 01/01/2019 al 31/03/2019 | Nessuna agevolazione | — | — | — |
da 01/04/2019 a 31/12/2019 | maggiorazione del costo d’acquisizione | fino a 2,5 milioni | + 30% | durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988 |
2020 | Credito d’imposta | fino a 2 milioni | 6% | 5 periodi d’imposta dal periodo successivo all’entrata in funzione |
B) con riguardo poi agli investimenti in Beni Materiali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 189 (beni ex iper ammortamento), per una società soggetta ad IRES 24%, il credito d’imposta del 40% accordato, rappresenta un’agevolazione leggermente inferiore a quella previgente nel cd. ‘iper ammortamento. Infatti, il beneficio stimabile in precedenza era per il primo scaglione del 40,8% (ossia pari al 24% del 170% di maggiorazione accordata nel 2019).
In tabella si riepilogano le caratteristiche delle normative che si sono susseguite dal 2017 al 2019 in materia di ‘iper ammortamento’, messe a confronto con il nuovo credito d’imposta previsto con decorrenza dal 2020:
Anni | Metodo di fruizione agevolazione | Limite in euro | Aiuto % | Periodo fruizione |
2017 e 2018 | maggiorazione del costo d’acquisizione | senza limiti | + 150% | durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988 |
2019 | maggiorazione del costo d’acquisizione | fino a 2,5 milioni | + 170% | durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988 |
da 2,5 milioni a 10 milioni | +100% | durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988 | ||
oltre 10 milioni e fino a 20 milioni | +50% | durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988 | ||
2020 | Credito d’imposta | fino a 2,5 milioni | 40% | 5 periodi d’imposta dal periodo successivo interconnessione |
oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni | 20% | 5 periodi d’imposta dal periodo successivo interconnessione |
C) Infine, con riferimento ai Beni Immateriali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 190, (beni ex iper ammortamento beni immateriali allegato B), per una società di capitali soggetta ad IRES 24%, il credito d’imposta del 15% accordato, rappresenta un’agevolazione decisamente superiore a quella previgente nel cd. ‘iper ammortamento’. Infatti, il beneficio stimabile in precedenza era per il primo scaglione del 9,6% (ossia pari al 24% del 40% di maggiorazione accordata nel 2019), sebbene con il limite massimo di investimento introdotto di euro 700.000.
In tabella si riepilogano le caratteristiche delle normative che si sono susseguite dal 2017 al 2019 in materia di ‘iper ammortamento’, messe a confronto con il nuovo credito d’imposta previsto con decorrenza dal 2020 per gli investimenti in beni immateriali di cui all’Industria 4.0:
Anni | Metodo fruizione agevolazione | Limite in euro | Aiuto % | Periodo di fruizione |
2017, 2018 e 2019 | maggiorazione del costo d’acquisizione | senza limiti, ma con il vincolo di subordinazione al bene materiale | + 40% | durata ammortamento fiscale |
2020 | credito d’imposta | Fino a 700 mila euroAssenza vincolo di subordinazione | 15% | 3 periodi d’imposta dal periodo successivo all’interconnessione |
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-Aggiornamento 22-01-2020 CSA
Articolo 1, commi 184-197
Credito di imposto investimento beni strumentali nuovi
Viene introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un nuovo credito
d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Il nuovo credito
d’imposta è inquadrabile nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del
“Piano industria 4.0”.
Requisiti soggettivi
Posso accedere al credito di imposta le imprese, residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili
organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore
economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che,
a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 (in tale
ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto
il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) effettuano
investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Al contrario, non possono accedere all’agevolazione:
1. le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D.
267/1942, dal Codice della crisi o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
2. le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001).
È necessario, inoltre, che vi sia il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
oltre che il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali.
Tipologia beni agevolabili
I beni che danno accesso all’agevolazione sono quelli materiali nuovi strumentali all’esercizio
dell’impresa, con l’esclusione dei seguenti:
1. veicoli e altri mezzi di trasporto;
2. beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e quindi con ammortamento più lungo di 15
esercizi;
3. fabbricati e le costruzioni;
4. beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015;
5. beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori
dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Inoltre, sono agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa,
individuati all’allegato B annesso alla L. 232/2016, come integrato dall’articolo 1, comma 32, L.
205/2017 (beni immateriali – software – funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello
Industria 4.0).
Misura del credito
Il credito è riconosciuto in misura differenziata in ragione della tipologia di beni oggetto
dell’investimento:
1. investimenti in beni ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 e in beni materiali funzionali
alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”:
– 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi
complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto
dal locatore per l’acquisto dei beni;
2. investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni)
connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell’allegato B annesso alla L.
232/2016 e integrato dalla L. 205/2017): 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a
700.000 euro.
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui
al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;
3. investimenti in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B: 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir e nel limite massimo di 2 milioni di euro. In questo caso il credito
è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati da esercenti arti e professioni.
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (articolo 17, D.Lgs.
241/1997) in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali.
Il credito può essere utilizzato rispettivamente:
– per gli investimenti di cui agli allegati A e B a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta
interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Se l’interconnessione dei beni materiali di cui all’allegato A avviene in un periodo d’imposta
successivo a quello dell’entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito
d’imposta per la parte spettante;
– a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui agli
allegati A e B.
Il credito d’imposta non soggiace ai limiti generali e speciali di utilizzo e non può essere oggetto di
cessione o trasferimento, nemmeno all’interno del consolidato fiscale.
Ai fini di mero monitoraggio, le imprese che si avvalgono dell’agevolazione sono tenute a effettuare
una comunicazione, da definirsi con successivo decreto, al Mise.
Il credito non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del
rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.
È cumulabile con altre agevolazioni che hanno a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale
cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Successiva cessione dei beni agevolati
In caso di cessione, o di destinazione a strutture non in Italia, dei beni agevolati entro il 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è
corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente
riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il
periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 35 e 36, L.
205/2017, in materia di investimenti sostitutivi, con la conseguenza che non si avrà decadenza
dall’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o
superiori a quelle previste dall’allegato A, L. 232/2016 e che siano soddisfatte le condizioni
documentali richieste dalla legge per l’investimento originario. Nel caso in cui l’investimento sostitutivo
sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e
documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor
costo agevolabile.
Controllo e monitoraggio
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del
beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione
dei costi agevolabili.
In particolare, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono
contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della L. 160/2019. Per i beni di cui ai commi 6 e 7,
allegati A e B, L. 232/2016, è necessario produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un
ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o un attestato di conformità
rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche
tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al
sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tale onere, per i beni di costo
unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, può essere sostituito da una dichiarazione resa
dal legale rappresentante ex D.P.R. 445/2000.
Regime transitorio – rapporti con super e iper
Il credito d’imposta non si applica:
1. agli investimenti effettuati tra il 1 º gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del
31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, in quanto per tali beni per i quali resta
fermo il cd. superammortamento;
2. agli investimenti effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data
del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, in quanto per tali beni resta fermo il
c.d. iper ammortamento.
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-Aggiornamento al 14-01-2020
Legge di Bilancio 2020 – l’Iperammortamento diventa Credito d’imposta per Beni Strumentali
Per maggiori info:
-Aggiornamento al 09-01-2020
Dubbi sull’iper ammortamento 2020? Ecco a chi chiedere
Per maggiori info:
-Aggiornamento al 07-01-2020
Investimenti sostitutivi e nuovo credito d’imposta
Per maggiori info:
https://www.ecnews.it/investimenti-sostitutivi-e-nuovo-credito-dimposta/
-Aggiornamento al 07-01-2020
Credito d’imposta Industria 4.0: la transizione
-Aggiornamento al 07-01-2020
Nuova Sabatini rafforzata con la Legge di bilancio 2020
Per maggiori info:
https://www.ecnews.it/nuova-sabatini-rafforzata-con-la-legge-di-bilancio-2020/
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-Aggiornamento al 07-01-2020
CREDITO D’IMPOSTA 2020 : 40% 20% 15% 6% NOVITA’ LEGGE DI BILANCIO 2020
Per maggiori info:
https://www.theitaliantimes.it/economia/ammortamento-beni-strumentali-imprese_060120/
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-Aggiornamento al 07-01-2020
Industria 4.0: da super e iperammortamento a credito d’imposta
Per maggiori info:
https://www.pmi.it/impresa/normativa/321006/industria-4-0-da-super-e-iper-ammortamento-a-credito-dimposta.html
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-Aggiornamento al 19-12-2019
Cancellato l’iperammortamento, nella Legge di Bilancio compare il credito d’imposta al 40% per le macchine ed al 15% per il software