Ricostituita la Commissione Lavori sotto Tensione: cosa fa, compiti e funzioni
Con Decreto Direttoriale 118 del 3 ottobre 2023 il Ministero del lavoro ricostituisce la Commissione per i lavori sotto tensione che formula pareri tecnici su profili concernenti la sicurezza delle attività di lavoro riguardanti impianti e apparecchiature elettriche.
Il funzionamento della Commissione è regolato al Decreto ministeriale del 4 febbraio 2011 (all’Allegato I par. 2) che detta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di questi lavori ai sensi dell’art. 82 del Testo unico di Sicurezza.
Lavori sotto tensione: la normativa del D.Lgs. n.81/2008
L’articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede che l’esecuzione dei lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività
L’art.82, comma 2 prevedeva l’emanazione di un decreto che definisse i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, che si è realizzato nel Decreto ministeriale del 4 febbraio 2011
Il Decreto 4 febbraio 2011
Il Decreto riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.
Il Decreto regola i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende (art.3) consente l’effettuazione dei lavori sotto tensione a specifiche condizioni (art.4 che rimanda all’Allegato I per i dettagli), individua i requisiti di formazione ed i contenuti (definiti in Allegato II) anche per i formatori.
L’articolo 6 dettaglia la procedura di abilitazione dei professionisti che operano sui lavori sotto tensione e alcune prescrizioni alle aziende sull’uso delle attrezzature e alle loro verifiche periodiche (art.7)
Compiti della Commissione dei lavori sotto tensione
La Commissione, in base all’Allegato I del DM 4/2/2011 formula pareri sulle autorizzazioni rilasciate dalle aziende e dai soggetti formatori. Il parere arriva a seguito dell’esame della documentazione richiesta all’Allegato II e III del DM 4/2/2011 ed è espresso con decreto dirigenziale permettendo l’iscrizione di aziende e formatori nell’elenco degli “autorizzati” allo svolgimento dei lavori sotto tensione.